Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata cancellata “per la pubblica amministrazione”, così tutti i soggetti, e non solo le PA, tenuti al rispetto del nuovo codice appalti devono sempre tenere in considerazione gli elementi di cybersicurezza quando acquistano beni e servizi informatici.
Era uno dei dubbi sollevati da Cybersecurity Italia al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri. Infatti, in questo articolo ci siamo chiesti perché il nuovo codice degli appalti, approvato il 28 marzo scorso, fa riferimento solo “alla pubblica amministrazione”, e non a tutti i soggetti che saranno tenuti ad applicarlo, nel tenere sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza quando acquistano beni e servizi informatici?
A tre giorni dal Consiglio dei ministri, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e Cybersecurity Italia è in grado di evidenziare che nell’articolo 108, comma 4, è stata cassata “per la pubblica amministrazione”. Così tutti i soggetti, e non solo le PA, tenuti al rispetto del nuovo codice appalti devono sempre tenere in considerazione gli elementi di cybersicurezza quando acquistano beni e servizi informatici, prestando la massima attenzione qualora questi software e hardware siano impiegati in un contesto legato alla sicurezza nazionale. Ecco la modifica:
Il resto del comma è lo stesso:
Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.