E’ stato ufficialmente pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia del 18 Marzo 2018 avente ad oggetto “l’ adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing”, un tema di cui abbiamo più volte discusso su queste pagine e che è divenuto virale lo scorso anno.
Alla base del decreto ci sono alcune regole che disciplinano il secondary ticketing nel nostro paese, e mira ad “assicurare la tutela dei consumatori” nei confronti del fastidioso fenomeno del bagarinaggio online, che è saltato agli occhi di tutti a seguito del caso Coldplay ed U2 dello scorso anno.
Nel decreto, al comma 2, si legge che “sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto le persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso in modo occasionale e senza finalità commerciali“, ma riconosce anche come il problema principale sia rappresentato da quei meccanismi informatici che sovraccaricano di richieste le piattaforme, rendendo praticamente impossibile l’acquisto da parte delle persone fisiche.
A tal proposito, il comma 1 del terzo articolo parla proprio dei bot. Il legislatore infatti afferma che “al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l’accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l’acquisto da parte di tale programma, nonché siano in grado di identificare l’acquirente“, il che in parole povere si traduce nell’utilizzo di misure di sicurezze volte a scoraggiare i bot, favorendo gli utenti. Tali sistemi includono captcha ed altri tipi di verifiche, ecco perchè si parla anche di un “riconoscimento di idoneità” da parte degli utenti.
Per coloro che praticano secondary ticketing, sono previste sanzioni: “salvo che il fatto costituisca reato, le autorità competenti e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, irrogano le sanzioni” come da Finanziaria 2017. L’AGCOM potrà anche intimare la rimozione della vendita da circuiti secondari che violano il regolamento.
Il decreto aumenta anche i poteri del Garante, che sarà tenuto a vigilare sulla vendita e su “altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica“. Il Garante, però, dovrà adottare un regolamento volto ad assicurare la tutela dei titolari di diritti d’autore e consumatori in termini di vendite dei titoli d’accesso ai grossi eventi, ma anche nei confronti di “altre forme di collocamenti di titoli di accesso ad attività di spettacolo mediante i sistemi di biglietterie automatizzate“.
L’AGCOM, inoltre, potrà anche disporre (in caso di violazioni gravi) l’oscuramento temporaneo dei siti web.
Un segnale senza dubbio forte, in vista della nuova stagione di concerti.